Il Servizio Conciliazione è uno strumento, ad accesso gratuito, di tutela degli utenti, che agevola la risoluzione della controversia tra le parti.

La procedura coinvolge l’utente finale o un suo delegato, il gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (es. acquedotto, fognatura, depurazione) o l’operatore del Settore Telecalore (teleriscaldamento e/o teleraffrescamento) ed il conciliatore in veste di facilitatore dell'accordo.

Gli incontri avvengono on-line (solo eccezionalmente tramite call conference, che comunque non può rappresentare la modalità esclusiva di svolgimento dell'incontro) alla presenza di un conciliatore fornito dal Servizio Conciliazione, esperto in materia, terzo e imparziale, che aiuta le parti a raggiungere una soluzione di comune accordo.


Idrico  Telecalore

 

Il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra un utente ed il proprio gestore/operatore è volontario e non costituisce una tappa necessaria per agire in giudizio.

 


Idrico  Telecalore

 

Non sono ammissibili domande di conciliazione riguardanti controversie:

  1. attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali;
  2. per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge;
  3. promosse ai sensi degli articoli 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo;
  4. attinenti alla qualità dell'acqua (applicabile per il solo settore idrico);
  5. in tema di bonus sociale idrico, fatti salvi eventuali profili risarcitori (applicabile per il solo settore idrico).
  6. presentate senza:

    • previo reclamo al Gestore/Operatore;

    • il rispetto delle tempistiche di cui al TICO (50gg dalla data di invio del reclamo, in assenza di risposta per il settore idrico - 40gg dalla data di invio del reclamo, in assenza di risposta per il settore telecalore);

    • il rispetto delle modalità di presentazione della domanda e/o degli elementi obbligatori previsti (articolo 7 commi 7.3, 7.4 e 7.5 TICO);

  7. quando per la medesima controversia è pendente in alternativa:

    • un procedimento giurisdizionale, ovvero la controversia è stata definita mediante tale procedimento;

    • una procedura di risoluzione alternativa della controversia, ovvero la controversia è stata definita mediante tale procedura;

    • un reclamo presso lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, ricevuto dallo stesso in data pari o antecedente alla data di presentazione della domanda di conciliazione, ovvero qualora sia stata fornita una risposta dallo Sportello, salvo che in tale risposta vi sia il rinvio ad altra procedura (causa di inammissibilità non applicabile agli utenti finali serviti da Gestori obbligati ai sensi della delibera 16 aprile 2019, 142/2019/E/IDR) - applicabile per il solo servizio idrico.

       

  8. già trattate dinanzi al Servizio e archiviate.

 


Idrico  Telecalore

 

L’accesso al Servizio Conciliazione è gratuito.

Qualora ci si avvalga di un delegato è l’utente finale che, scegliendo il delegato, concorda le eventuali condizioni economiche per le sue prestazioni.

 


Idrico  Telecalore

 

Può attivare la conciliazione l’utente finale, ossia la persona fisica o giuridica che abbia stipulato o che intenda stipulare un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del Servizio Idrico Integrato o del Telecalore.

Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali.

 


Idrico  Telecalore

Il conciliatore fornito dal Servizio Conciliazione è esperto in materia di mediazione con specifica formazione nel settore idrico e telecalore. Non decide la controversia, ma aiuta le parti a raggiungere un accordo per risolvere la problematica portata in conciliazione.

Se richiesto dalle parti, il conciliatore può anche formulare una proposta di soluzione che le parti sono libere di accettare.

Il conciliatore, qualora le parti rilevino l'esistenza di danni gravi ed irreparabili e su richiesta concorde delle medesime, può suggerire le misure più idonee a garantire l'immediata tutela dell'utente finale.

 


Idrico  Telecalore

 

È possibile presentare la domanda di conciliazione esclusivamente dopo aver presentato reclamo scritto al gestore/operatore ed aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente o in caso di mancato riscontro, decorsi 50 giorni dall’invio del predetto reclamo per il settore idrico e 40 giorni per il telecalore.

 


Idrico  Telecalore

 

Gli incontri tra le parti ed il conciliatore avvengono in "stanze virtuali" (chat room o video-conferenza) mediante PC (desktop o notebook) o dispositivi mobili (smartphone o tablet - visita la sezione My APP).

L'utilizzo alternativo della call conference è possibile, ma non può rappresentare la modalità esclusiva di svolgimento dell'incontro.

All'esito dell'incontro di conciliazione, in caso di accordo tra le Parti, le stesse sottoscrivono il verbale di conciliazione con firma digitale in proprio possesso oppure utilizzando una firma elettronica qualificata rilasciata alle Parti gratuitamente dal Servizio Conciliazione in modalità one-shot al cliente/utente dotato di SPID e/o CIE mediante l’apposita funzionalità denominata “Abilita firma con SPID/CIE”, oppure a seguito di una procedura di identificazione la cui esecuzione si svolge esclusivamente in stanza virtuale.

A tal proposito si precisa che l’utilizzo del servizio (gratuito) di “Firma elettronica qualificata” offerto dal Servizio Conciliazione comporta la sottoscrizione di un contratto con un soggetto terzo denominato Namirial S.p.a., avente per oggetto la fornitura di Certificati qualificati di firma elettronica di tipo “one-shot”. Namirial S.p.a. è Autorità di Certificazione accreditata presso AgID ed autorizzata all'emissione di certificati qualificati conformi al regolamento europeo 910/2014, certificati CNS e Marche Temporali.

Il procedimento di conciliazione è riservato e tutto ciò che viene dichiarato nel corso dell’incontro non può essere divulgato, video/audio registrato, verbalizzato o ascoltato da soggetti terzi. Si invita pertanto a prestare la massima attenzione durante l’incontro affinché le informazioni ivi rilasciate e/o acquisite, vengano condivise esclusivamente tra le parti legittimate a partecipare, al fine di garantire il rispetto della riservatezza. Il personale del Servizio Conciliazione ed il Conciliatore si impegnano a mantenere la riservatezza sulle informazioni apprese nel corso della procedura, che non possono essere utilizzate né divulgate.

 


Per presentare la domanda di conciliazione, si può utilizzare in alternativa un PC (desktop o notebook) o altro dispositivo mobile (visita la sezione My APP), dotati di sistema Windows, Mac OS, IOS e Android. Il dispositivo in uso deve essere inoltre dotato di un programma di scrittura, nonché di un programma di conversione di file in PDF o di lettore di immagini e deve essere collegato ad uno scanner. In tale fase non è richiesta una connessione Internet performante (prevista solo una trasmissione di dati).

Per lo svolgimento dell'incontro in stanza virtuale mediante PC (desktop o notebook) è necessario disporre di un processore con almeno CPU Intel I5 o equivalente, di un sistema operativo Windows o Mac OS, di microfono, dispositivi audio (es: casse), videocamera e connessione ADSL stabile; browser consigliato Google Chrome.

Per lo svolgimento dell'incontro in stanza virtuale mediante dispositivo mobile (smartphone o tablet) è necessario essere in possesso di un sistema operativo Android (browser consigliato Google Chrome ≥ v.85- 86) o iOS (Safari ≥ v.13.1.2 – 14.0), assicurando altresì una connessione stabile. Per garantire la massima riservatezza delle informazioni scambiate durante l’incontro si consiglia di dotarsi di dispositivi auricolari con microfono integrato.

 


Il cliente finale o il suo delegato attiva la procedura del Servizio Conciliazione registrandosi alla Piattaforma on-line del Servizio tramite SPID e/o CIE (il cittadino di un Paese UE/extracomunitario o un cittadino italiano residente all'estero a seguito di abilitazione da parte del Servizio nell’apposita sezione “RESIDENTE ALL’ESTERO) compilando il Modulo di domanda ed allegando i documenti richiesti.

È importante inviare tutte le informazioni ed i documenti richiesti; in caso di documentazione incompleta la Segreteria del Servizio comunicherà all’utente di integrare la propria richiesta di attivazione entro 7 giorni, decorsi i quali viene a decadere la possibilità di attivare il Servizio (la richiesta incompleta e non integrata sarà infatti archiviata).

Il cliente finale domestico che agisce in prima persona, ovvero senza il supporto di un'Associazione o di altro delegato, può presentare la domanda di conciliazione anche via posta e fax, ferma restando la gestione on-line della procedura di conciliazione.

 


L’utente finale può partecipare direttamente alla conciliazione via web, oppure può farsi rappresentare da un proprio delegato anche appartenente ad una Associazione dei consumatori o di categoria che possa sottoscrivere l'accordo di definizione della controversia per suo conto, mediante una piena delega a trattare e chiudere la controversia stessa (“delega a conciliare e transigere”).

 


Documentazione attestante la qualità di unico erede e/o di coerede (se presenti più eredi).

  1. Se la parte attivante è uno dei coeredi e non si avvale di un delegato dovrà produrre documento di riconoscimento (fronte/retro) in corso di validità di ciascun coerede più la delega a conciliare e transigere conferita da ciascun coerede in suo favore.
  2. Se la parte attivante è uno dei coeredi e si avvale di un delegato, quest' ultimo dovrà produrre delega a conciliare e transigere conferita da ciascun coerede in suo favore e copia dei relativi documenti di identità in corso di validità (del delegato e dei deleganti) nonchè delega di tutti i coeredi in favore del coerede inserito nella scheda di presentazione domanda nella sezione dati cliente.

Attenzione! Non inserire nella sezione dati cliente (della domanda online) il nominativo del titolare della fornitura deceduto.

 


Il cliente, una volta avviata la procedura di conciliazione, può decidere di farsi rappresentare da un delegato.

A tal fine sarà sempre necessario:

  1. che il soggetto da inserire come Delegato sia preventivamente autenticato in Piattaforma mediante SPID/CIE, che abbia completato il processo di registrazione e abbia indicato al Servizio il codice fiscale mediante una comunicazione da inserire all’interno del fascicolo informatico della pratica;
  2. produrre delega a conciliare e transigere in favore del Delegato che dovrà presenziare all’incontro virtuale corredata da documento di identità in corso di validità di quest’ultimo.

Nel caso in cui la domanda di conciliazione è stata presentata da un Delegato, quest’ultimo, una volta avviata la procedura, può chiedere di essere sostituito da altro Delegato.

A tal fine sarà sempre necessario:

  1. che il soggetto da inserire come Delegato sia preventivamente autenticato in Piattaforma mediante SPID/CIE, che abbia completato il processo di registrazione e abbia indicato al Servizio il codice fiscale mediante una comunicazione da inserire all’interno del fascicolo informatico della pratica;
  2.  produrre delega a conciliare e transigere in favore del Delegato che dovrà presenziare all’incontro virtuale corredata da documento di identità in corso di validità di quest’ultimo.
  3. se la delega originaria non riconosce al Delegato attivante il potere di sub delega, produrre una delega a conciliare e transigere in favore del nuovo Delegato e sottoscritta dal cliente.

I gestori (servizio idrico) inseriti nell’Elenco presente sul sito dell’Autorità sono obbligati a partecipare alla procedura attivata dall’utente. Gli altri gestori/operatori (sia per il settore idrico che per il telecalore) decidono volta per volta se aderire alla procedura comunicandolo al Servizio Conciliazione entro il quinto giorno antecedente alla data del primo incontro. In caso di rifiuto a partecipare o di mancata conferma nei termini previsti, la Segreteria del Servizio archivia la domanda informandone l’utente finale.

 


Idrico  Telecalore

 

Ciascuna Parte ed il distributore, intervenuto in qualità di ausilio tecnico, può chiedere un solo rinvio dell'incontro (nell'ambito della medesima procedura di conciliazione), presentando richiesta motivata al Servizio Conciliazione, entro il secondo giorno antecedente la data dell'incontro.

Nella richiesta di rinvio la Parte deve indicare una successiva data di disponibilità non oltre 7 giorni dalla data dell'incontro di cui chiede il rinvio. Non è possibile chiedere il rinvio dell'incontro in caso di termini abbreviati (domanda presentata per fornitura sospesa o costituzione in mora e fattura tempestivamente contestata con reclamo, il termine si abbrevia a 15 giorni).

 

 


Idrico  Telecalore

 

La procedura si conclude in un tempo massimo di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa di tutti gli allegati. Il Servizio Conciliazione può disporre una proroga di massimo 30 giorni, su istanza congiunta delle Parti o su richiesta del conciliatore, che ravvisi la complessità della procedura, dandone previa comunicazione alle Parti.

 


L’utente finale può decidere di ritirarsi, ossia rinunciare all’esperimento della procedura di conciliazione, inviando in qualsiasi momento tempestiva comunicazione al Servizio Conciliazione

 


Se le parti trovano una soluzione per la controversia, sottoscrivono un verbale di accordo che equivale ad una transazione (contratto consensuale), con la quale, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite futura.

Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il conciliatore redige un verbale nel quale indica che il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.

 


Il verbale originale sottoscritto con firma digitale o elettronica qualificata in sede di conciliazione è presente all'interno del fascicolo on-line.